Cos’è e come funziona il Decreto Ingiuntivo?

Il ricorso per Decreto Ingiuntivo

Il ricorso per decreto ingiuntivo è un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 633 e ss. del Codice di Procedura Civile (o “c.p.c.”).

Attraverso il ricorso, un soggetto che sia creditore di una somma di denaro può domandare al Giudice competente di emettere un provvedimento – il “Decreto Ingiuntivo”, appunto – con cui viene ingiunto al debitore di pagare al creditore l’importo dovuto, maggiorato degli interessi maturati, delle spese sostenute e delle spese legali del procedimento.

Il Decreto Ingiuntivo può essere concesso, fra gli altri casi e per quanto interessa in questa sede, quando il ricorrente:

  • sia creditore di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile, e
  • offra prova scritta del credito.

Credito certo, liquido ed esigibile

Deve intendersi:

  • certo: il credito la cui esistenza non sia controversa;
  • liquido: il credito che sia esattamente determinato nel suo ammontare;
  • esigibile: il credito di cui siano scaduti i termini per il pagamento.

Di norma una fattura legittimamente emessa e di cui siano già scaduti i termini di pagamento soddisfa tali requisiti.

La prova scritta

Per ottenere il decreto ingiuntivo, il ricorrente deve anche offrire idonea “prova scritta” del credito.

Fra gli altri casi e per quanto interessa in questa sede, ai sensi degli artt. 634 c.p.c. costituiscono prova scritta, in relazione ai crediti relativi a somministrazioni di merci e prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile (purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute), ovvero gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Il registro IVA Vendite rientra fra le scritture contabili dalle quali, se tenute nel rispetto e secondo le modalità fissate dalla legge, possono essere tratti degli estratti autentici (tipicamente notarili) a mezzo dei quali soddisfare il requisito della prova scritta del credito.

Il deposito del ricorso e l’emissione del Decreto Ingiuntivo

Il ricorso per crediti superiori ad Euro 5.000 deve essere depositato avanti al Tribunale competente, con l’assistenza necessaria di un avvocato.

Ai sensi dell’art. 641 c.p.c., entro 30 giorni dal deposito del ricorso (termine non sempre rispettato), il Tribunale – se sussistono le condizioni di legge – emette un provvedimento con cui ingiunge all’altra parte di pagare la somma di denaro indicata dalla parte ricorrente (il Decreto Ingiuntivo, appunto), avvertendo la parte ingiunta che nel termine di 40 giorni essa potrà proporre opposizione e che, in mancanza di tale opposizione, il creditore potrà procedere ad esecuzione forzata.

Laddove rilevi delle criticità nel ricorso, il Tribunale potrà:

  • rigettare il ricorso;
  • sospendere il ricorso, assegnando al ricorrente un termine per il deposito di documentazione integrativa, in mancanza della cui produzione il Tribunale rigetterà il ricorso.

La notifica del Decreto Ingiuntivo

In caso di emissione del Decreto Ingiuntivo, il ricorrente (con l’assistenza dell’avvocato) deve provvedere alla sua notifica al debitore; ciò significa che il provvedimento deve essere portato a conoscenza al debitore con le particolari modalità prescritte dalla legge (vale a dire a mezzo Ufficiale Giudiziario o messaggio di posta elettronica certificata inviata dall’avvocato). Tale incombente deve essere assolto entro e non oltre i 60 giorni successivi alla emissione del Decreto Ingiuntivo, altrimenti il provvedimento perde efficacia.

Decorso dei termini e opposizione del debitore

Entro i 40 giorni successivi alla notifica del Decreto Ingiuntivo, il debitore può:

  • pagare spontaneamente;
  • contattare l’avvocato o direttamente il creditore per proporgli un accordo;
  • lasciar scadere il termine senza assumere alcuna iniziativa;
  • contestare il provvedimento proponendo il c.d. “giudizio di opposizione”

In caso di pagamento spontaneo o di accordo, il ricorrente incassa in tutto o in parte il proprio credito e rinuncia ad utilizzare il Decreto Ingiuntivo per aggredire il patrimonio del debitore.

In caso di inerzia del debitore, scaduto il termine di 40 giorni, se il cliente intende aggredire il patrimonio del debitore (oppure intende rendere opponibile il Decreto Ingiuntivo anche in caso di eventuale fallimento del debitore), l’avvocato deposita un’istanza in Tribunale per far accertare la mancata opposizione del termine da parte del debitore e far dichiarare esecutivo il Decreto Ingiuntivo.

Il Tribunale, verificata la regolarità della notifica e l’inutile decorso dei 40 gg per la proposizione del giudizio di opposizione da parte del debitore, dichiara esecutivo il Decreto Ingiuntivo e comanda al cancelliere di apporre la c.d. “formula esecutiva”. Il provvedimento viene poi trasmesso alla competente sede dell’Agenzia delle Entrate per la liquidazione dell’imposta di registro (di norma in misura fissa pari ad Euro 200).

Successivamente, il creditore potrà chiedere all’avvocato di assisterlo per procedere ad iscrivere ipoteche giudiziali su alcuni beni del debitore (tipicamente gli immobili) e/o per iniziare le attività di vera e propria esecuzione forzata sul patrimonio del debitore (notifica di atti di precetto e, a seguire, di pignoramento) onde recuperare coattivamente il credito.

In ultimo è possibile il debitore contesti il credito, proponendo opposizione al Decreto Ingiuntivo mediante la notifica di un atto di citazione; in tal caso la vertenza prosegue nelle forme di una causa ordinaria, nella quale il creditore dovrà costituirsi secondo tempi e modi di legge al fine di dare compiuta dimostrazione del proprio credito e contrastare le argomentazioni del debitore. In tal caso, alla prima udienza del processo, il Tribunale deciderà se concedere o meno provvisoria esecutorietà al Decreto ingiuntivo opposto dal debitore; per il resto, la causa seguirà il normale iter processuale.

Un caso particolare: il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

Come si è detto, di norma il creditore può procedere alle attività di esecuzione forzata sul patrimonio del debitore solo se il debitore non presenta opposizione nel termine di 40 gg dalla notifica del Decreto Ingiuntivo e dopo che il Tribunale ha dichiarato esecutivo il Decreto.

In alcuni casi, tuttavia, il Tribunale può concedere al creditore la possibilità di iniziare ad aggredire il patrimonio del debitore immediatamente dopo la notifica del Decreto Ingiuntivo, e dunque con un notevole risparmio di tempo e un’efficacia persuasiva nei confronti del debitore molto superiore.

Tali ipotesi sono quelle in cui il credito risulta provato da documenti particolari (cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato) oppure vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (es. comprovato stato di dissesto del debitore) o, ancora, quelle in cui il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere (es. riconoscimento di debito fatto per iscritto, proposta di piano di rientro rateale, etc…).

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